A seguito del Decreto MIMS del 26/05/2021 e della circolare n. 23221 della Direzione Generale Motorizzazione del 19/07/2021, e nell’ottica di semplificazione (DL 76/2020), l’immissione in circolazione di tutti i veicoli da adibire a:
avverrà da subito in via amministrativa, non necessitando quindi della preventiva visita e prova prevista dall’art. 75 del Codice Stradale stesso
Sono invece esclusi da tale semplificazione e quindi continuano ad essere soggetti, prima dell’immissione in circolazione, all’accertamento di “visita e prova” di cui al comma 2 del suddetto art. 75 C.d.S.:
Nel caso in cui i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 risultino:
sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”.
Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 del Codice della Strada.
Le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (di pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti Casi esclusi.