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Nuova normativa per i monopattini elettrici


A partire dal 16 maggio 2026, in Italia diventa obbligatorio il «targhino» adesivo per i monopattini elettrici. Sarà un contrassegno plastificato (5x6 cm) associato al proprietario
• Caratteristiche: Sarà un adesivo plastificato, non rimovibile, di 5x6 cm, con 6 caratteri alfanumerici (tre lettere e tre numeri).
• Posizionamento: Va applicato sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo.
• Legame col Proprietario: La targa è associata al codice fiscale del proprietario, non al mezzo, consentendo il trasferimento su un nuovo monopattino.
• Sanzioni: La circolazione senza targa dopo la data limite comporta multe da 100 a 400 euro.
• Assicurazione: Parallelamente, diventa obbligatoria l'assicurazione RC

CONTRASSEGNO PER MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo.

Trattasi di contrassegno personale che:
• non introduce un obbligo di immatricolazione o registrazione dei monopattini che, per definizione, è un bene mobile non registrato, ma è finalizzato all'identificazione del trasgressore o dell'obbligato in solido in relazione, soprattutto, all'abbandono incontrollato sulla strada o sui marciapiedi del monopattino e alla conseguente applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle vigenti disposizioni;
• è personale in quanto identifica il responsabile della circolazione ma non può essere spostato da un veicolo all'altro perché è collocato sul mezzo in modo non rimovibile.

Il contrassegno identificativo per monopattini è:
• adesivo,
• plastificato,
• non rimovibile,
• stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul contrassegno è:
• generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato;
• annotata nell'ANV insieme ai dati anagrafici del proprietario del monopattino associato alla combinazione.
Il proprietario è tenuto a chiedere il rilascio del contrassegno da applicare sul monopattino e a comunicare la cancellazione del contrassegno nel caso di furto e smarrimento del contrassegno e/o di smarrimento del monopattino o cessione del monopattino o quando intende dismettere il contrassegno.
I dati memorizzati nella piattaforma istituita presso il CED devono essere aggiornati anche nel caso di cambiamento della residenza o della sede del titolare, secondo le modalità previste .

Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile

Richiesta, rilascio e cancellazione del contrassegno per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
Il contrassegno identificativo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica può essere richiesto e cancellato dal proprietario del monopattino

In caso di cessione del monopattino elettrico o trasferimento della proprietà , il cedente:
• rimuove dal monopattino elettrico il contrassegno associato al proprietario;
• richiede la cancellazione

SANZIONI
Nell'originaria formulazione del Codice potevano essere punite solo la mancanza, la falsificazione, l'alterazione, la sostituzione della targa o la sua illeggibilità (perché sporca, imbrattata, non rifrangente, ecc.); con le modifiche introdotte dal DLG 15.1.2002 n. 9 è stata prevista una sanzione anche per i casi, prima non sanzionati, di sistemazione della targa in modo non regolamentare quanto a posizione e modalità di installazione.

Illeciti art. 100 CDS puniti con sanzioni penali
Costituisce reato falsificare, manomettere, alterare targhe o usare siffatte targhe (art. 100, c. 14). In tale contesto:
• alterazione significa modifica materiale della cosa per farla apparire diversa (es. trasformare in una targa un 3 in 8 o cancellare qualche cifra);
• manomissione non è figura diversa dall'alterazione e significa modificare la targa, ad es. con un collage, in modo da scambiare l'ordine di alcune cifre ;
• contraffazione significa, nel presente caso, creare ex novo una targa che riporta dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli del veicolo;
• falsificazione è il concetto più ampio che include tutti gli altri (v. ad es. artt. 453 ÷ 455 CP) anche se il più delle volte il termine è usato come sinonimo di contraffazione .
Considerata la targa come una certificazione amministrativa, ai detti reati si applicano gli artt. 477 o 482 CP (a seconda che la falsità materiale sia commessa da pubblico ufficiale o da privato) e 489 (uso di atto falso) , senza escludere la possibilità del loro concorso materiale nel caso l'autore del falso ne sia anche l'utilizzatore (nella circolazione del veicolo). Per l'eventuale riproduzione del marchio della Repubblica italiana può concorrere anche il reato di contraffazione di impronta di pubblica certificazione (art. 469 CP) anche se alcuni ritengono detto reato assorbito in quello di falso materiale dell'intera cosa (targa) di cui il marchio è solo una parte.
In dette ipotesi la targa va sempre sequestrata e, cautelarmente, almeno per compiere accertamenti sulla reale provenienza del veicolo su cui la targa era apposta, è opportuno porre sotto sequestro anche quest'ultimo in quanto agli illeciti di cui trattasi sono molto spesso collegati altri reati quali furto, ricettazione, ecc



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